“Quale che sia il “titolo” della chiamata all’eredità – e cioè, sia che si tratti di chiamata “diretta” ovvero “per rappresentazione” – è la qualità di erede “legittimo”, senza ulteriori specificazioni, ciò che consente di fruire del beneficio contrattualmente previsto”: lo ha stabilito la Cassazione Civile con ordinanza del 7 Novembre 2024 n. 28749 (testo in calce).
Nel sancire il superiore principio, la Corte di Cassazione ha richiamato le Sezioni Unite secondo le quali “sul presupposto che “la designazione del beneficiario dei vantaggi di un’assicurazione sulla vita, quale che sia la forma prescelta fra quelle previste dal secondo comma dell’art. 1920 cod. civ.”, si pone alla stregua di “atto inter vivos con effetti post mortem“, hanno affermato che “la generica individuazione quali beneficiari degli “eredi (legittimi e/o testamentari)” ne comporta l’identificazione soggettiva con coloro che, al momento della morte dello stipulante, rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta delazione ereditaria prescelto dal medesimo contraente”, e ciò in quanto “il termine “eredi” viene attribuito dalla designazione allo scopo precipuo di fornire all’assicuratore un criterio univoco di individuazione del creditore della prestazione, e perciò prescinde dall’effettiva vocazione“.
In simili casi, pertanto, “la prestazione assicurativa vede quali destinatari una pluralità di soggetti in forza di una eadem causa obligandi, costituita dal contratto”, sicché, “come in ogni figura di obbligazione soggettivamente complessa (come si argomenta in via di generalizzazione dall’art 1298, secondo comma, cod. civ. e dall’art. 1101, primo comma, cod. civ.), ove non risulti diversamente dal contratto, a ciascuno dei beneficiari spetta una quota uguale …, il cui pagamento ciascuno potrà esigere dall’assicuratore nella rispettiva misura” (Cass. Sez. Un., sent. n. 11421 del 2021, cit.).
Precisano, tuttavia, le Sezioni Unite che rimane, ovviamente, “ferma la libertà del contraente, nel designare gli eredi quali beneficiari dei vantaggi dell’assicurazione, di indicare gli stessi nominativamente o di stabilire in quali misure o proporzioni debba suddividersi tra loro l’indennizzo, o comunque di derogare all’art. 1920 cod. civ. (arg. dall’art. 1932 cod. civ.)”, soggiungendo, altresì, che tale “indagine sull’effettiva intenzione del contraente, ovvero sullo scopo che lo stesso voleva perseguire mediante la generica designazione degli eredi beneficiari, rimane tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito” (così, nuovamente, Cass., Sez. Un., sent. n. 11421 del 2021, cit.).
Cassazione civile, sez. III, ordinanza 7 novembre 2024, n. 28749.