APE sociale: ultima occupazione superiore a sei mesi

La Corte di Cassazione – Sez. Lav. – con l’ordinanza del 25 novembre 2024, n. 30258 (testo in calce), ha sancito quanto segue: “in tema di APE sociale di cui all’art. 1 comma 179 lettera a) della legge 232 del 2016, che i requisiti di accesso alla prestazione (occupazione per 18 mesi nei 36 mesi precedenti alla cessazione del rapporto, e successiva disoccupazione) vanno riferiti all’ultimo dei lavori – a tempo indeterminato o a tempo determinato con durata superiore a sei mesi – precedenti la prestazione, restando irrilevante che dopo la cessazione del detto rapporto vi sia stata rioccupazione per periodi inferiori a sei mesi”.

La Suprema Corte ha preliminarmente precisato che “La disposizione di accesso all’APE sociale invero prevede che possano accedere alla provvidenza i soggetti che si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale dell’ambito della procedura ex art. 7 L. 604/66“.

In tale contesto il messaggio INPS 4195 del 25 ottobre 2017 (in continuità con la nota Ministeriale n. 7214 del 13 ottobre 2017) aveva precisato che eventuali rapporti di lavoro subordinato di durata non superiore a sei mesi, svolti dal richiedente nel periodo successivo alla corresponsione della prestazione, non determinano il venir meno dello stato di disoccupazione e non ostano perciò all’accesso all’APE sociale.

Ciò è peraltro conforme alla disciplina della indennità di disoccupazione, richiamata dalla corte territoriale, che esclude che lo stato di disoccupazione venga meno (restando solo sospeso) durante il periodo di svolgimento di lavori temporanei o precari.

Su tale contesto normativo non hanno inciso in alcun modo le previsioni della legge di bilancio per il 2018 (art. 1 co. 162 L. 205/17) richiamate dall’INPS, le quali hanno ampliato l’accesso all’APE sociale ai lavoratori a termine, ma non hanno in alcun modo né modificato i requisiti di accesso alla prestazione per i lavoratori già inclusi, né hanno tolto agli stessi il diritto alla prestazione alle condizioni di legge.

Deve correlativamente ritenersi che la nuova fattispecie prevista dalla normativa suddetta determini un allargamento della platea dei beneficiari dell’APE sociale a coloro che sono stati occupati con contratto a tempo determinato ed a coloro che dopo la cessazione di un rapporto a tempo indeterminato per le causali già previsto dalla pregressa normativa (recesso) siano stati assunti con un contratto a termine di durata superiore a sei mesi, cui è conseguita a termini di legge la cessazione dello stato di disoccupazione.

Cassazione civile, Sez. lav., ordinanza 25 novembre 2024, n. 30258.