Preclusione di produzione documentale non fornita in fase procedimentale.

“In tema di accertamento fiscale, l’invito dell’Amministrazione finanziaria a fornire dati e notizie, di cui all’art. 32, quarto comma, del D.P.R. N. 600/1973, assolve alla funzione di assicurare – in ossequio ai canoni di lealtà, correttezza e collaborazione operanti in materia tributaria – un dialogo preventivo tra fisco e contribuente per definire le rispettive posizioni, mirando altresì ad evitare l’instaurazione del contenzioso giudiziario, per cui la mancata risposta è espressamente sanzionata con la preclusione (in sede amministrativa e processuale) dell’allegazione di dati e della esibizione di documenti non forniti in fase procedimentale.

Tale inutilizzabilità consegue automaticamente all’inottemperanza all’invito, non è soggetta alla eccezione di parte e può essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado di giudizio: essa non opera soltanto quando il contribuente, beneficiando della deroga prevista dal quinto comma del citato art. 32, depositi unitamente all’atto introduttivo del giudizio di primo grado le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri non trasmessi e contestualmente dichiari di non aver potuto adempiere alle richieste dell’Ufficio per causa a lui non imputabile”: così ha statuito la Cassazione Civile con la sentenza del 14 Novembre 2024, n. 29434 (testo in calce).

In particolare, nel puntualizzare la diversità tra i precetti dettati dal quarto e dal quinto comma dell’art. 32 in parola, si è affermato che la dichiarazione del contribuente che, in uno all’allegazione dei documenti non esibiti in fase amministrativa, impedisce l’inutilizzabilità deve essere fatta in maniera “chiara ed esplicita”, nel ricorso introduttivo del giudizio di prime cure, proprio perché essa non richiede la prova contestuale di non imputabilità della causa d’inadempimento, a differenza di quanto accade in caso di rifiuto ad esibire documentazione esplicitamente richiesta con l’invito a rispondere al questionario.

La previsione “formale” di cui al quinto comma della disposizione in esame – che trova puntuale corrispondenza, in materia di IVA, nell’ art. 53, ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – comporta che, a seguito della dichiarazione necessariamente resa dal contribuente nel libello introduttivo competa all’autorità giudiziaria (ex officio, anche in assenza di eccezione dell’A.F.) il vaglio sulla regolarità dei documenti e delle sue modalità di produzione, nonché la sussistenza e la congruità delle dichiarazioni “di non aver potuto adempiere alla richiesta degli uffici per causa a lui non imputabile”.

Cassazione civile, Sez. Trib., sentenza 14 novembre 2024, n. 29434.