Licenziamento per assenza ingiustificata

In caso di assenza ingiustificata del lavoratore in un giorno festivo (la domenica), la sanzione del licenziamento è illegittima qualora il lavoratore non sia tenuto alla prestazione anche nel ridetto giorno.

In particolare, “l‘assenza dal servizio priva di valida giustificazione rilevante ai fini dell’art. 55-quater, lett. b, del D.Lgs. n. 165 del 2001 presuppone che il lavoratore non si sia presentato al lavoro e abbia omesso di rendere la prestazione lavorativa in un giorno in cui avrebbe dovuto farlo e, dunque, non può sussistere nel caso in cui si tratti di un giorno festivo, in cui il lavoratore non aveva l’obbligo di recarsi al lavoro, a prescindere dalla mancanza di una valida giustificazione per l’assenza dal servizio nelle giornate immediatamente precedenti e successive al giorno festivo”: lo ha stabilito la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 8956 del 4 Aprile 2024 (testo in calce).

In particolare, i giudici di legittimità hanno precisato che “ai sensi dell’art. 55 -quater, lett. b, d.lgs. n. 165/2001, la sanzione del licenziamento è prevista nel caso di cumulo, nell’arco temporale di un anno, di più di tre giorni di assenza ingiustificata e pertanto, l’errata contestazione con riferimento anche a uno solo dei quattro giorni menzionati nel provvedimento disciplinare è sufficiente per determinarne l’illegittimità“.

Ed invero, per la Corte di Cassazione, l’aver conteggiato, come giorno di assenza, anche una domenica, ossia un giorno in cui l’attività lavorativa non viene prestata, e la dipendente non avrebbe dovuto, né potuto, recarsi al lavoro, rende senz’altro illegittima la sanzione espulsiva.

Infatti, ai fini della rilevanza disciplinare, l’assenza ingiustificata dal servizio presuppone necessariamente che il lavoratore abbia omesso di recarsi sul luogo di lavoro e prestare il servizio in un giorno in cui avrebbe dovuto farlo.

Semmai, il ritardo nel richiedere il rilascio del secondo certificato medico potrebbe eventualmente essere giudicato, di per sé, un inadempimento del lavoratore, ma non determinare un’assenza ingiustificata.

Cass. Civ. sez. lav., 4 aprile 2024, n. 8956