La Corte di Cassazione, Sezione III, con l’ordinanza 13 maggio 2024, n. 12988 (testo in calce), ha statuito che il Comune è responsabile per la caduta causata dalla caditoia non “allineata” alla strada.
In particolare, i giudici di legittimità hanno confermato la sussistenza del nesso di causalità tra la strada di proprietà comunale e l’evento di danno sul rilievo che “la collocazione della caditoia al di sotto del livello del manto stradale l’ha indubbiamente resa assai poco visibile e la posizione delle griglie di scolo, disposte in senso longitudinale, anzichè perpendicolare, rispetto alla direzione di marcia ne ha certamente aggravato la pericolosità che, non risultando opportunatamente segnalata, ha determinato la caduta del ciclista” giungendo così all’esclusione di qualsivoglia concorso del danneggiato nella causazione del sinistro “in ragione dell’impossibilità di avvistare in tempo e di evitare il pericolo, in alcun modo segnalato“.
La Corte di Cassazione ha precisato, altresì, che “la responsabilità per il danno da cose in custodia ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva, in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno della condotta del danneggiato“.
Nel caso di specie, però, La Corte di Cassazione ha escluso l’incidenza causale della condotta del danneggiato nella causazione del sinistro, atteso che la caditoia era collocata al di sotto del livello del manto stradale, risultava poco visibile e non segnalata, pertanto, la responsabilità veniva ascritta soltanto al Comune.