In tema di revisione delle condizioni di divorzio, la revoca dell’assegnazione della casa familiare di proprietà esclusiva dell’ex coniuge può essere considerata come un cambiamento significativo da valutare per determinare un aumento dell’assegno divorzile.
Con ordinanza n. 7961 del 25 marzo 2024 (testo in calce), la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha evidenziato che “in tema di revisione delle condizioni di divorzio, costituisce sopravvenienza valutabile, ai fini dell’accertamento dei giustificati motivi per l’aumento dell’assegno divorzile, la revoca dell’assegnazione della casa familiare di proprietà esclusiva dell’altro ex coniuge, il cui godimento, ancorché funzionale al mantenimento dell’ambiente familiare in favore dei figli, costituisce un valore economico non solo per l’assegnatario, che ne viene privato per effetto della revoca, ma anche per l’altro coniuge, che si avvantaggia per effetto della revoca, potendo andare ad abitare la casa coniugale o concederla in locazione a terzi o comunque impiegarla in attività produttive, compiendo attività suscettibili di valutazione economica che, durante l’assegnazione all’altro coniuge, non erano consentite“.
La Corte ha rilevato, infatti, che non dovendo l’ex marito far più fronte al pagamento dell’assegno periodico di mantenimento in favore del figlio, divenuto economicamente indipendente, lo stesso era tenuto a corrispondere una maggiore somma in favore dell’ex moglie, considerando, altresì, che “lo stesso è oggi rientrato nella disponibilità della casa coniugale dalla quale ben potrà conseguire un ulteriore entrata“.
I giudici di legittimità hanno precisato come la revoca dell’assegnazione della casa familiare costituisca in effetti una “sopravvenienza sfavorevole per l’ex coniuge che ne sia assegnatario, la quale è suscettibile di essere valutata, ai fini dei presupposti per la revisione delle condizioni di revisione delle condizioni di divorzio ai sensi dell’art. 9, comma 1, l. n. 898 del 1970, tanto più quando si accompagna all’acquisto della disponibilità materiale della stessa da parte dell’ex coniuge che ne sia proprietario esclusivo“.
Sul punto, i giudici di legittimità hanno proseguito “così come non può negarsi che l’assegnazione aveva determinato, al momento in cui fu compiuta, dei riflessi economici nei confronti di entrambi gli ex coniugi, allo stesso tempo deve rilevarsi come la revoca dell’assegnazione della casa familiare costituisce una modifica peggiorativa delle condizioni economiche del genitore che ne fruisce insieme ai figli e una sopravvenienza migliorativa per l’altro che ne sia proprietario esclusivo“.
Ne consegue, pertanto, che le sopravvenienze, tra cui rientra senz’altro la revoca dell’assegnazione della casa familiare, possono divenire giustificati motivi di revisione o revoca dell’assegno divorzile.