La prima sezione civile della Corte di Cassazione, con la sentenza del 22 aprile 2024, n. 10739 (testo in calce), ha sancito la responsabilità degli amministratori non esecutivi per non aver impedito “fatti pregiudizievoli” derivanti dalla condotta posta in essere dagli amministratori esecutivi, dei quali abbiano acquisito o avrebbero potuto acquisire conoscenza, ai sensi dell’art. 2381 c.c., in presenza di “segnali d’allarme”.
Ed invero, i giudici di legittimità hanno precisato che, tanto nella società per azioni, quanto nella società a responsabilità limitata, “gli elementi costitutivi della fattispecie integrante la responsabilità solidale degli amministratori non esecutivi sono, sotto il profilo oggettivo, l’inerzia, il fatto pregiudizievole antidoveroso altrui e il nesso causale tra i requisiti, e, sotto il profilo soggettivo, la colpa la quale, a sua volta, si atteggia o nell’inadeguata conoscenza del fatto di chi ha in concreto cagionato il danno, o nella colposa ignoranza del fatto altrui per non avere colto i segnali d’allarme dell’altrui illecita condotta pur percepibili con la diligenza della carica, ovvero ancora nell’inerzia colpevole, per non essersi utilmente attivati al fine di scongiurare l’evento evitabile con l’uso della diligenza predetta (massima ufficiale)”.
La Corte, ha precisato, infatti, che “l’amministratore delegante, tutte le volte in cui abbia rilevato (o avrebbe dovuto diligentemente rilevare) l’insufficienza, l’incompletezza o l’inaffidabilità delle relazioni informative che gli amministratori delegati hanno il dovere di trasmettergli e, più in generale, quando abbia percepito (o avrebbe dovuto diligentemente percepire) la sussistenza di una qualsivoglia circostanza idonea ad evidenziare la sussistenza di un fatto illecito già compiuto o in itinere (cd. “segnali di allarme”), a partire dalla mancata trasmissione di qualsivoglia informazione ancorchè richiesta o comunque imposta, ha il potere di attivarsi per chiedere agli amministratori delegati di fornire le informazioni dagli stessi dovute; e ciò senza poter, in mancanza, invocare a propria discolpa il fatto che le informazioni fornite dagli organi delegati siano state lacunose o insufficienti o, siano state addirittura omesse del tutto, e di avere, per l’effetto, ignorato il fatto o i fatti pregiudizievoli che gli stessi avevano compiuto o stavano per compiere”.
Sul punto, i giudici di legittimità hanno ulteriormente evidenziato che “il dovere di agire in modo informato ed il corrispondente diritto individuale di chiedere informazioni escludono, in effetti, che i componenti del consiglio di amministrazione siano autorizzati ad assumere un atteggiamento “inerte” e possano, dunque, limitarsi semplicemente ad attendere la trasmissione delle informazioni gestorie da parte degli organi delegati ed a verificare il relativo contenuto solo se e nella misura in cui tali informazioni siano state effettivamente fornite, avendo, piuttosto, proprio in virtù di quel dovere, l’obbligo di sindacare la tempestività delle informazioni eventualmente ricevute e di verificarne la completezza e l’attendibilità e, in difetto, attivarsi con la diligenza imposta dalla natura della carica per ottenere le informazioni mancanti e, se del caso, di adottare o proporre i rimedi giuridici più adeguati alla situazione …“.
Ne consegue che, in caso di inadempimento (o d’incompleto o inesatto o intempestivo adempimento) a tale dovere, l’amministratore privo di delega che, pur a fronte di “segnali d’allarme”, abbia per negligenza trascurato di chiedere ulteriori o più dettagliate informazioni ai delegati o che, prima ancora, abbia omesso di denunciare l’inadempimento degli amministratori delegati al dovere di fornire le relazioni informative dovute, risponde, in solido con chi l’ha compiuto, dei danni arrecati alla società ed ai suoi creditori dall’atto illecito commesso dall’amministratore delegato nell’esercizio delle prerogative gestorie conferitegli.