La Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 2.05.2022 n. 13729 (testo in calce), riprendendo una serie di pronunce di seguito citate, ha riaffermato importanti principi in tema di responsabilità extracontrattuale dell’ente locale per “danno cagionato da cose in custodia” ex art. 2051 c.c., rivalorizzando l’obbligo di custodia esistente in capo all’ente in termini di prova del fortuito più rigorosi che in passato.
Ed invero, secondo la Cass., 6-3 ord. 23 gennaio 2019 n. 1725, “il custode comunque deve predisporre quanto necessario per prevenire danni attinenti alla cosa custodita, il caso fortuito, pertanto, sarà integrato dalla condotta del terzo o del danneggiato soltanto se si traduca in una alterazione imprevista ed imprevedibile dello stato della cosa”.
Ed ancora, la Cass., 3 ord. 29 gennaio 2019 n. 2345 rileva che “è necessario tenere conto della natura della cosa per cui quanto meno essa è intrinsecamente pericolosa, quanto di più il possibile pericolo è prevedibile e superabile dal danneggiato con normali cautele, e quindi quanto più è l’efficienza causale della sua condotta imprudente che giunge, eventualmente, ad interrompere il nesso causale tra la cosa ed il danno ovvero a espungere la responsabilità del custode“.
Inoltre, la Cass., 3, ord. 12 maggio 2020 n. 8811 precisa che “la responsabilità ex art. 2051 c.c. impone al custode, presunto responsabile, di provare l’esistenza del caso fortuito, considerato comunque che i suoi obblighi di vigilanza, controllo e diligenza gli impongono di adottare tutte le misure idonee per prevenire e impedire la produzione di danni a terzi“.
Da ultimo, la Cass., 2 n. 456 del 2021 conferma che “il danneggiato deve limitarsi a provare il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, spettando al custode la prova cd. liberatoria mediante dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia avente impulso causale autonomo e carattere di assoluta imprevedibilità ed eccezionalità“.
Ebbene, dando continuità al superiore indirizzo giurisprudenziale, la Corte di Cassazione in esame ha precisato che “il Comune avrebbe dovuto prevenire l’avvallamento certamente presente ed intrinsecamente pericoloso, non avendo provato che si fosse appena creato. Ragionando diversamente, tutti i custodi di strade potrebbero permettersi di lasciarle non riparate a tempi indefiniti, ovvero astenersi dalla custodia, perchè gli avvallamenti possono essere percepiti materialmente da chi passa nelle ore luminose del giorno, “risorgendo” la custodia soltanto negli orari notturni”.