Modifica del mantenimento della prole concordato in sede di negoziazione assistita

In tema di regime economico in favore della prole, in conseguenza della crisi familiare, la misura del contributo per il mantenimento dei figli minorenni, determinata in seno alla convenzione di negoziazione assistita per la soluzione consensuale del divorzio, ai sensi dell’art. D.L. n. 132 del 2014, conv. con modif. in L. n. 162 del 2014, è suscettibile di essere modificata, ai sensi dell’art. 337-quinquies c.c., in presenza degli stessi presupposti previsti per il caso in cui l’assegno sia stato determinato in sede giurisdizionale, poiché l’accordo produce gli effetti dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. È, dunque, necessario l’accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche dei genitori e anche dell’idoneità di tale modifica a mutare il pregresso assetto patrimoniale, realizzato con la convenzione attributiva del menzionato assegno“.

Così ha statuito la Corte di Cassazione con la sentenza del 15 luglio 2024, n. 19388 (testo in calce), nell’ambito della quale ha confermato che “anche alla determinazione del contributo al mantenimento dei figli, concordato in sede di negoziazione assistita, si applica, dunque, il disposto dell’art. 337 quinquies c.c., secondo il quale “I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli, l’attribuzione dell’esercizio della responsabilità genitoriale su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo.”

Sul punto, i giudici di legittimità hanno ulteriormente evidenziato che “la Corte, in fattispecie in cui ha esaminato la richiesta di revisione del contributo al mantenimento dei figli, stabilito in sede giudiziale, in ragione del mutamento delle condizioni economiche dei genitori, ha espressamente stabilito che il relativo provvedimento presuppone non soltanto l’accertamento di una sopravvenuta modifica delle menzionate condizioni, ma anche l’idoneità di tale modifica a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo del predetto assegno. Ne consegue che il giudice non può procedere ad una nuova autonoma valutazione dei presupposti dell’entità dell’assegno ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell’attribuzione originaria dell’emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l’equilibrio così raggiunto, adeguando l’importo o lo stesso obbligo della contribuzione all’eventuale nuova situazione patrimoniale (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 18608 del 30/06/2021; v. già Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 214 del 11/01/2016). Ciò avviene perché i provvedimenti in tema di mantenimento dei figli minori di genitori divorziati passano in giudicato, ma essendo sempre rivedibili, divengono definitivi solo rebus sic stantibus, sicché il giudice, in sede di revisione, non può procedere ad una diversa ponderazione delle pregresse condizioni economiche delle parti, né può prendere in esame fatti anteriori alla definitività del titolo stesso o che comunque avrebbero potuto essere fatti valere con gli strumenti concessi per impedirne la definitività (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 6639 del 06/03/2023; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 283 del 09/01/2020).”

Tenuto pertanto conto che, come sopra evidenziato, gli accordi raggiunti in sede di negoziazione assistita sono ex lege equiparati ai corrispondenti provvedimenti adottati in sede giurisdizionale, ad essi è applicabile il disposto dell’art. 337 quinquies c.c., come sopra interpretato dalla giurisprudenza sopra richiamata, con la conseguenza che la modifica dell’accordo che determina la misura del contributo è consentita solo in presenza di sopravvenienze come sopra rilevanti.

Cass. Civ. sez. I, 15 luglio 2024, n. 19388