Sospensione dell’efficacia esecutiva dei titoli stragiudiziali di cui all’atto di precetto

Importante risultato conseguito dallo Studio Legale Maganuco avanti al Tribunale Civile di Gela, il quale, in accoglimento di un’opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c. con contestuale istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva dei titoli, proposta da una società mutuataria, assistita dallo Studio Legale, con ordinanza del 24.10.2024 (testo in calce), ha disposto la sospensione inaudita altera parte dell’efficacia esecutiva dei titoli stragiudiziali di cui all’atto di precetto opposto con cui era stato intimato il pagamento del complessivo importo di euro 665.475,32.

Il Tribunale Civile di Gela, nel fare propria la linea difensiva dello Studio, ha riconosciuto l’insussistenza di titoli esecutivi ex art. 474 c.p.c., posto che “i contratti di mutuo su cui si fonda l’atto di precetto devono qualificarsi quali mutui c.d. condizionati per difetto del requisito tipizzante della realità”.

In particolare, il Giudice di Gela ha ritenuto che “nel caso di specie, non viene in dubbio il perfezionamento dei contratti di mutuo stipulati tra le parti, essendovi l’effettiva erogazione delle somme oggetto del finanziamento  (ex multiis, cfr. Cass. Civ., Sez. I, 21/02/2011, n. 2483; Cass. Civ., Sez. IV, 21/12/1990, n. 12123), bensì la loro idoneità dei contratti di mutuo a fungere da titolo esecutivo“.

Ed invero, “dalla lettura dei contratti si evince che in entrambi i casi le somme sono state contestualmente costituite in deposito cauzionale, sicchè costituita la somma mutuata in deposito infruttifero, è la banca che torna ad essere proprietaria (art. 1834 c.c.) del denaro, così che alcuna obbligazione restitutoria sorge in capo al debitore, che anzi è creditore della mutuante”.

Nell’argomentare l’ordinanza in esame, il Tribunale Civile di Gela, avvalorando la tesi proposta da parte opponente, ha richiamato una recentissima sentenza della Suprema Corte recante n. 12007/2024 pubblicata il 3 maggio 2024 secondo cui “non vi è dubbio che, fino al momento dell’effettivo “svincolo” delle somme depositate sul conto infruttifero presso la banca mutuante, non potrebbe dirsi esistente alcuna obbligazione restitutoria in capo alla società mutuataria, in quanto: a) le somme date a mutuo, dopo il perfezionamento del relativo contratto,m erano tornate immediatamente ed integralmente nella disponibilità della banca mutuante; la società mutuataria non ne aveva, quindi, più la disponibilità, per averle trasferite alla banca mutuante” (Cass. sez. 3, sentenza n. 12007/2024).

Considerato, dunque, che nel caso in esame all’esito del  sommario esame degli atti di causa appare fondata la prospettazione di parte attrice sulla carenza di validi titoli esecutivi alla base dell’atto di precetto, dispone la sospensione dell’efficacia esecutiva dei titoli di cui all’atto di precetto opposto.

Tribunale Civile di Gela, ordinanza del 24.10.2024