Curatore di eredità giacente ed imposta di successione

“Il curatore dell’eredità giacente, in quanto soggetto obbligato, ai sensi dell’art. 28, comma 2, e 31 del D.Lgs. n. 346 del 1990, alla presentazione della dichiarazione di successione, è tenuto, ai sensi dell’art. 36, commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 346 del 1990, al pagamento del relativo tributo, nei limiti del valore dei beni ereditari in suo possesso, sui quali cade la responsabilità patrimoniale”: così ha statuito la Cassazione Civile, Sez. Trib., con  l’ordinanza del 18.10.2024, n. 27081 (testo in calce).
La Corte ha precisato che “dal punto di vista normativo, l’ art.36 del D.Lgs. n. 346 del 1990 dispone che sono soggetti obbligati al pagamento dell’imposta solo “1. Gli eredi sono obbligati solidalmente al pagamento dell’imposta nell’ammontare complessivamente dovuto da loro e dai legatari. 2. Il coerede che ha accettato l’eredità col beneficio d’inventario è obbligato solidalmente al pagamento, a norma del comma 1, nel limite del valore della propria quota ereditaria.”;
mentre ai sensi del comma 3 è previsto che: “3. Fino a quando l’eredità non sia stata accettata, o non sia stata accettata da tutti i chiamati, i chiamati all’eredità, o quelli che non hanno ancora accettato, e gli altri soggetti obbligati alla dichiarazione della successione, esclusi i legatari, rispondono solidalmente dell’imposta nel limite del valore dei beni ereditari rispettivamente posseduti. Si applica l’art. 58 del testo unico sull’imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 Aprile 1986, n. 131”.

Deve osservarsi, in proposito, che è espressamente previsto per il curatore della eredità giacente proprio l’onere di promuovere la necessaria autorizzazione (art. 530 cod. civ.) per il pagamento dei debiti ereditari, dei quali è nel possesso (per tale dovendosi intendersi la relazione con i beni, che debbono formare oggetto di inventario, sicuramente a fini fiscali).

In sintesi, il curatore deve considerarsi un responsabile di imposta per i tributi dovuti dall’eredità giacente, seppur nei limiti del valore dei beni ereditari in suo possesso“: non vi è dubbio infatti che il curatore non sia tenuto ultra vires, sicché non è condivisibile, sul punto, la tesi della Avvocatura erariale nella parte in cui ritiene che debba risponderne direttamente personalmente con i propri beni (pag. 13 del ricorso), in quanto ex lege non può viceversa che risponderne nei limiti di patrimonio ereditario…

Cassazione civile, Sez. Trib., ordinanza 18. Ottobre 2024, n. 27081