La Corte di Giustizia UE, con la sentenza del 17 ottobre 2024, C-76/22, Santander Bank Polska (testo in calce) ha statuito quanto segue: “1) L’art. 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010, dev’essere interpretato nel senso che: in assenza di informazioni fornite dal creditore che consentano a un giudice nazionale di verificare se una commissione prelevata al momento della conclusione di un contratto di credito ipotecario rientri nella categoria dei costi che sono indipendenti dalla durata di tale contratto, detto giudice deve ritenere che tale commissione sia coperta dal diritto alla riduzione del costo totale del credito di cui a tale disposizione. 2) L’art. 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17 dev’essere interpretato nel senso che: da tale disposizione non deriva alcun metodo di calcolo specifico che consenta di determinare l’importo della riduzione del costo totale del credito di cui a detta disposizione”.
La Corte di giustizia europea in via preliminare, ha precisato che il creditore di un credito immobiliare è tenuto a fornire al consumatore informazioni precontrattuali sulla ripartizione dei costi, in funzione del loro carattere ricorrente o meno.
Al fine di garantire che il consumatore non sia penalizzato da tale mancanza di informazioni, si deve considerare che, in una situazione del genere, il giudice nazionale è tenuto a constatare che i costi di cui trattasi non sono indipendenti dalla durata del contratto e sono, di conseguenza, coperti dal diritto alla riduzione del costo totale del credito di cui 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17.
In altre parole, dice la Corte di Giustizia, in assenza di informazioni che consentano di stabilire se i costi di cui trattasi dipendano o meno dalla durata del contratto, essi devono essere considerati come tali e devono poter formare oggetto, in caso di rimborso anticipato, di una riduzione.
Ne consegue che, qualora il creditore non abbia fornito le informazioni necessarie che consentano al giudice nazionale di verificare che i costi di cui trattasi non costituiscano una remunerazione del creditore per l’utilizzo temporaneo del capitale oggetto del contratto di credito ipotecario o una remunerazione per una prestazione che, al momento del rimborso anticipato, non era stata integralmente fornita, detto giudice, al fine di garantire un livello elevato di protezione dei consumatori, deve considerare che si tratta di costi connessi alla durata di tale contratto, coperti dal diritto alla riduzione di cui all’ art. 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/e ciò anche se tali costi sono stati pagati una tantum al momento della conclusione di detto contratto.
Infatti, il consumatore può recuperare in anticipo una parte della commissione relativa ad un credito immobiliare se non è stato informato che quest’ultima non dipende dalla durata del contratto, anche nel caso di pagamento âuna tantumâ al momento della conclusione del contratto di credito.
Corte di Giustizia UE, sentenza del 17 ottobre 2024, C-76/22.