Validità dell’avviso di accertamento al socio senza accertamento societario

La Cassazione civile, con l’ordinanza n. 28660 del 2024 (testo in calce) ha statuito quanto segue: “In tema di imposte sui redditi, l’obbligo di motivazione degli atti tributari, come disciplinato dall’art. 7  della legge 27 luglio 2000 n. 212, e dall’art. 42 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è soddisfatto dall’avviso di accertamento dei redditi del socio che rinvii “per relationem” a quello riguardante i redditi della società, ancorché solo a quest’ultima notificato, giacché il socio, ex art 2261 c.c., ha il potere di consultare la documentazione relativa alla società e, quindi, di prendere visione dell’accertamento presupposto e dei suoi documenti giustificativi”.

Ed infatti se per un verso è vero che l’articolo 7 richiede l’allegazione o la comunicazione degli atti presupposti all’avviso di accertamento, non è ben vero che un’interpretazione costituzionalmente adeguata della norma esclude la nullità dell’atto impositivo ove non siano stati allegati o comunicati quegli atti che il contribuente conosceva o doveva conoscere in base alla propria dirigenza. Fra questi, nel caso di società ristretta base, vi sono gli atti impositivi di cui la società è destinataria, spettando in capo ai soci un dovere di diligenza nel mantenersi informati sulle vicende societarie a prescindere dalle cariche svolte soprattutto ove la compagine ristretta comporta un’usuale partecipazione alla vita della società. Tale è il caso in esame, ove la società è costituita da solo tre soci, tutti i familiari, tutti collegati all’attività sociale. Ne deriva un facile accesso a tutti i documenti inerenti alla società, oltre al diritto di visionarli che spetta comunque a tutti i soci non amministratori in forza l’art. 2261 del codice civile. Sul punto è intervenuta più volte questa Suprema Corte di legittimità, con orientamento consolidato tra cui non si intravedono motivi per discostarsi.

Cassazione civile, Sez. V, ordinanza del 7 novembre 2024, n. 28660