Al divieto di avvicinamento va applicato il braccialetto elettronico

L’adozione della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa ex art. 282-ter cod. proc. pen. (cosi come la misura dell’allontanamento dalla casa famigliare nei casi di cui all’art. 282-bis, comma 6, cod. proc. pen.) deve essere accompagnata dalla applicazione dei dispositivi di controllo mediante strumenti elettronici o altri strumenti tecnici di cui all’art. 275-bis cod., sicché deve escludersi la possibilità di un diverso  apprezzamento e di una conseguente determinazione giudiziale”: così ha statuito la Cassazione penale, Sez. IV, con la sentenza del 25 novembre 2024, n. 42892 (testo in calce).

Preliminarmente la Suprema Corte ha precisato che “la misura di cui all’art. 282-ter cod. proc. pen. , finalizzata ad impedire condotte minacciose o violente nei confronti di vittime predeterminate e funzionale alla tutela dell’incolumità della persona offesa nella sua sfera fisica e psichica, ha un duplice contenuto: il giudice può prescrivere all’intimato di non avvicinarsi a determinati luoghi, in funzione del fatto che sono abitualmente frequentati dalla persona offesa, o imporre al medesimo di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa o anche applicare congiuntamente le due prescrizioni.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che “il giudice che, con provvedimento specificamente motivato e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, disponga, anche cumulativamente, le misure cautelari del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa e/o di mantenimento della distanza dai medesimi, deve indicarli specificamente, mentre, nel caso in cui reputi necessaria e sufficiente la sola misura dell’obbligo di mantenersi a distanza dalla persona offesa, non è tenuto ad indicare i relativi luoghi, potendo limitarsi a determinare la stessa” (Sez. U., n. 39005 del 29/04/2021, G, Rv. 281957 – 01).

Le Sezioni Unite hanno evidenziato che il dettato normativo consente di “modulare il divieto di avvicinamento sia guardando ai luoghi frequentati dalla vittima che prendendo come parametro di riferimento il soggetto che ha patito l’azione delittuosa, potendo l’iniziativa cautelare essere strutturata imponendo all’indagato di tenersi ad una certa distanza dalla vittima” e hanno precisato che le due prescrizioni possibili previste dall’ art. 282-ter cod. proc. pen. hanno riguardo non già a due misure cautelari diverse, ma ad un’unica misura modulabile con più prescrizioni. Secondo la Corte, la prescrizione del divieto di avvicinamento ai luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa non può prescindere dalla chiara indicazione di quali siano tali luoghi, in modo da garantire alla persona offesa la libertà nei suoi contesti quotidiani. In questo caso è del tutto irrilevante che la persona offesa sia presente o meno e il divieto vale anche se all’indagato è noto che il soggetto protetto si trova in un altro posto, ma, sia per la massima garanzia della vittima che per la facilità ed efficacia dei controlli, l’indagato deve sempre e comunque tenersi a distanza da tali luoghi che potranno anche essere indicati in via indiretta, purché si raggiunga la finalità di dare certezza all’indagato sulla estensione del divieto.

Si è anche affermato che, in tema di misure coercitive, il principio della domanda cautelare non investe anche le prescrizioni e le modalità esecutive, che il giudice può autonomamente calibrare per garantire il miglior contemperamento tra le esigenze cautelari e le libertà individuali dell’indagato, sicché è legittima l’ordinanza con cui il giudice, investito della richiesta di applicazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, imponga altresì all’indagato, “ex officio”, di mantenere una determinata distanza dagli stessi

Le Sezioni Unite hanno chiarito che gli arresti domiciliari con il c.d. braccialetto elettronico o altro strumento equipollente non integrano una nuova ed autonoma misura coercitiva, configurando la prescrizione del mezzo tecnico previsto dall’ art. 275-bis cod. proc. pen. piuttosto una modalità esecutiva applicabile alle misure cautelari già esistenti; di guisa che, il giudice che sia investito della richiesta di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con il c.d. braccialetto elettronico o della richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la predetta misura, deve, preliminarmente, ove non sia possibile il monitoraggio con il detto dispositivo, rivalutare la fattispecie concreta ed individuare la misura da applicare alla luce del principio cardine di adeguatezza, che tenga conto della sua idoneità in rapporto alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, secondo un criterio di proporzionalità, in ossequio al principio del “minimo sacrificio per la libertà personale”.

Dunque, con riferimento alla misura degli arresti domiciliari, l’adozione degli strumenti tecnici di controllo deve essere disposta, ma rimane salva la facoltà del giudice di decidere che nel caso concreto tale adozione non sia necessaria.

Cassazione penale, Sez. IV, sentenza 25 novembre 2024, n. 42892.