La Corte di Cassazione, con la sentenza del 7 maggio 2024, n. 12318 (testo in calce), ha ritenuto illegittimo l’accertamento della violazione dei limiti di velocità effettuato con apparecchio “autovelox” sottoposto a verifica di funzionalità e taratura oltre due anni prima rispetto alla data di accertamento della violazione, con conseguente annullamento del relativo verbale di contestazione.
I giudici di legittimità hanno, infatti, osservato “con la sentenza della Corte costituzionale n. 113/2015 è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 45, comma 6, c.d.s., nella parte in cui non prevedeva che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità fossero sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura; – con la citata previsione attuativa dell’art. 2 del D.M. n. 282 del 13 giugno 2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è stata emanata la disposizione (avente natura prescrittiva), secondo la quale “Tutti i decreti di approvazione del prototipo, ove non già previsto, devono intendersi modificati con l’aggiunta del seguente periodo: “Il presente dispositivo/sistema, per l’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, deve essere sottoposto a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura con cadenza almeno annuale”, da intendersi applicabile anche retroattivamente (proprio perché estende la prescrizione anche ai decreti di approvazione ove tale previsione non era contemplata), oltre a doversi considerare anche l’efficacia retroattiva propria delle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale”.
Stante quanto sopra, la Corte di Cassazione ha ritenuto illegittimo l’accertamento, con conseguente annullamento del verbale di contestazione, posto che l’apparecchio “autovelox” era stato sottoposto a verifica di funzionalità e taratura oltre due anni prima rispetto alla data di accertamento della violazione.