Il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso nei confronti di un debitore successivamente fallito (rectius “liquidato giudizialmente”) è soggetto ad imposta di registro proporzionale, rilevando ai fini impositivi la natura esecutiva del titolo e non la sua concreta eseguibilità al momento dell’imposizione: si tratterebbe dei decreti ingiuntivi non opposti o provvisoriamente eseguibili, indipendentemente dal fatto che essi, per qualsiasi ragione, siano rimasti in concreto ineseguiti.
Così ha statuito la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza del 30 Gennaio 2024, n. 2734 (testo in calce) con la quale ha affermato “in tema di imposta di registro sugli atti dell’autorità giudiziaria, il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso nei confronti di un debitore successivamente fallito è soggetto ad imposta di registro proporzionale, ai sensi del d.P.R. del 26 aprile 1986, n. 131 artt. 37 e 8, comma 1, lett. b), della tariffa allegata, rilevando ai fini impositivi la natura esecutiva del titolo e non la sua concreta eseguibilità al momento dell’imposizione; del resto, la sentenza dichiarativa di fallimento delimita soggettivamente l’esecutività del decreto ingiuntivo rispetto alla massa dei creditori, ma non la elide nei confronti del fallito – una volta tornato in bonis -, poiché solo l’intervento di una decisione definitiva che, all’esito del giudizio di opposizione, revochi o annulli o dichiari la nullità del decreto ingiuntivo opposto esclude la debenza del tributo ex art. 37 d.P.R. n. 131 del 1986“.