La Corte di cassazione penale, con la sentenza del 23 maggio 2024, n. 20520 (ud. 5 aprile 2024) (testo in calce), ha affermato che, in tema di diffamazione, ai fini dell’applicabilità dell’esimente prevista dall’art. 598 c.p., non rileva la cancellazione delle espressioni diffamatorie disposta dal giudice civile ai sensi dell’art. 89, comma 2, c.p.c., in quanto rispondenti a “canoni valutativi” differenti.
Ed invero, secondo la quinta sezione penale “tale diversità si radica, a monte, nel bene tutelato dalla norma – l’art. 595 cod. pen. – rispetto alla quale la disposizione di rilievo in questa sede, vale a dire l’art. 598 cod. pen., si pone quale causa di giustificazione (ciò che esclude l’illiceità del fatto; in ogni caso, tale qualificazione non è indiscussa in dottrina, configurando la disposizione, secondo alcuni, una causa di non punibilità in senso stretto, che non esclude l’illiceità del fatto. Sul punto v. Cass. n. 6701/2006).
La Corte di Cassazione ha ulteriormente precisato che “inoltre, dal punto di vista dell’interpretazione sistematica è significativa la collocazione degli artt. 595 e 598 cod. pen. nel titolo XII, dedicato ai delitti contro la persona, e nel capo II che contempla i “delitti contro l’onore”; laddove l’art. 89 cod. pen. è collocato nel capo III, titolo II, dedicato ai “doveri delle parti e dei difensori”. Ora le espressioni “sconvenienti ed offensive” di cui all’art. 89 cod. proc. civ., delle quali il giudice può ordinare la cancellazione, non necessariamente coincidono con le espressioni “lesive dell’altrui reputazione” di cui all’art. 595 cod. pen. che un oggetto più specifico. E, infatti, la reputazione, tutelata dalla legge penale, è da intendersi non già come la mera considerazione che ciascuno ha di sè, o come il semplice amor proprio (che possono essere certo scalfiti da un’espressione “sconveniente” o “offensiva”), posto che il bene giuridico tutelato dalla norma di cui all’art. 595 cod. pen. è eminentemente relazionale, tutelando il senso della dignità personale in relazione al gruppo sociale; tant’è vero che la tutela penale in tanto si giustifica in quanto l’aggressione sia dotata di potenzialità diffusiva (“chiunque comunicando con più persone…”: così l’art. 595 cod. pen.). Potenzialità diffusiva non richiesta, almeno non espressamente, dall’art. 89 cod. proc. civ.”
Ed ancora, “A conferma del diverso impatto (sui diritti della difesa, oltre che sul soggetto offeso) dell’art. 89 cod. proc. civ., da un lato, e dell’art. 598 cod. pen., dall’altro, può inoltre ricordarsi che, mentre la violazione dell’art. 598 c.p. può ben essere dedotta con ricorso per cassazione, non vale il reciproco: costituisce, infatti, orientamento consolidato nella giurisprudenza della Cassazione civile quello secondo cui l’omesso esame dell’istanza di cancellazione di frasi o parole ingiuriose, contenute negli scritti difensivi, non può formare oggetto di ricorso per cassazione (Cass. civ. n. 38730/2021 “l’apprezzamento del giudice di merito sul carattere sconveniente od offensivo delle espressioni contenute nelle difese delle parti e sulla loro estraneità all’oggetto della lite, nonché l’emanazione o meno dell’ordine di cancellazione delle medesime, a norma dell’art. 89 c.p.c., integrano esercizio di potere discrezionale non censurabile in sede di legittimità”)”.
Infine, il Collegio conclude nel seguente modo “la diversa portata dell’art. 89 c.p.c. e dell’art. 598 c.p., è stata descritta dalla giurisprudenza della Corte nei termini seguenti: il riferimento alle offese che non riguardano l’oggetto della causa, contenuto nell’art. 89 c.p.c., va inteso come riferibile alle offese “non necessarie alle difesa”, sebbene a essa non estranee; invece, il riferimento alle “offese che concernono l’oggetto della causa” contenuto nell’art. 598 c.p. va inteso come riferibile a quelle offese che, pur non necessarie, siano comunque strumentali alla difesa. Sicchè il nesso, pur non necessario con l’oggetto della causa, esclude comunque la punibilità del fatto (Cass., sez. V, n. 6701/2006)”.
Corte di cassazione penale, sentenza del 23 maggio 2024, n. 20520