“L’autorizzazione all’iscrizione del minore alla scuola dell’infanzia di (omissis), per quanto astrattamente e apparentemente conforme ai bisogni attuali del minore, rischia di avallare una serie di iniziative materne, già portate a termine, in totale spregio alla bigenitorialità – che deve pur sempre essere osservata e garantita fino a diversa determinazione dell’Autorità Giudiziaria – condotte ravvisabili nel repentino trasferimento da (omissis) a (omissis) senza la preventiva concertazione con il padre, nell’aver cambiato la residenza anagrafica senza il preventivo assenso del padre e nell’aver persino presentato alla scuola materna un modulo di iscrizione senza la preventiva condivisione della decisione con il padre”: così ha statuito il Tribunale di Bergamo, sez. famiglia, con la sentenza del 16 ottobre 2024, n. 3493 (testo in calce).
Nella sentenza in commento, la giurisprudenza di merito sottolinea come, per effetto della riforma attuata con il D.Lgs. n. 149/2022, sia che i genitori siano coniugati sia che non siano sposati, in caso di contrasto su questioni essenziali come la scelta della residenza e la scelta del percorso scolastico, la procedura sarà identica, per cui il giudice, dopo aver sentito i genitori e aver disposto l’ascolto del minore capace di discernimento, adotta la soluzione che ritiene più adeguata all’interesse del/i figli/o, sempreché non sia possibile giungere ad una soluzione concordata (artt. 145, co. 2 e 316, co. 3 del codice civile). Le modifiche apportate dalla Riforma, dunque, paiono andare nella direzione di assicurare una maggiore ed effettiva tutela degli interessi del figlio, laddove il giudice decide anche quando la richiesta proviene da solo uno dei genitori coniugati (v. art. 145 c.c.), adottando, se il contrasto permane, la soluzione ritenuta più idonea e adeguata a curare l’interesse del figlio, senza più limitarsi ad attribuire – come previsto prima della novella – il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene più idoneo a curare l’interesse del figlio.
Tribunale di Bergamo, sez. famiglia, sentenza del 16 ottobre 2024, n. 3493.