Estinzione dell’esecuzione per rinuncia del debitore

La pronuncia di improcedibilità (come quella di estinzione) del processo esecutivo deve ritenersi di natura dichiarativa, avendo la finalità di limitarsi ad accertare una realtà giuridica; inoltre, come è noto, le pronunce dichiarative hanno effetto retroattivo e, quindi, producono i loro effetti dal momento in cui si sono verificati i presupposti della realtà giuridica accertata: così ha statuito il Tribunale di Lecce, con la sentenza del 10 Settembre 2024 (testo in calce).

Il giudice di merito, ha evidenziato che, sul tema della determinazione del momento in cui si produce l’estinzione del processo esecutivo a seguito di rinuncia si sono susseguiti due orientamenti:

– secondo l’orientamento più risalente nel tempo, l’estinzione del processo esecutivo, a seguito di rinuncia, si verifica solo con l’ordinanza del giudice, per cui, fino a quando non  emesso tale provvedimento, i creditori non possono intervenire (Cass. Civ. 14 marzo 2008, n. 6885);

– secondo un altro orientamento più recente, l’estinzione del processo esecutivo si verifica per effetto della sola rinuncia dell’unico creditore, avendo il provvedimento di estinzione del giudice dell’esecuzione natura meramente dichiarativa (Cass. Civ. 21 novembre 2017, n. 27545).

Premessi questi principi, ha continuato il Tribunale di Lecce, deve rilevarsi come nel caso di specie, al momento del deposito della rinuncia da parte del creditore procedente, l’unico creditore presente nella procedura era (omissis) per un credito di euro 47.135,91, ossia per un credito inferiore alla soglia di cui all’art. 76 D.P.R. n. 602 del 1973: questo significa che, quando si è prodotto l’effetto estintivo con riferimento alla posizione del creditore procedente, non vi era alcun creditore che potesse dare corso all’espropriazione e che, quindi, potesse giustificare la perdurante efficacia dell’originario pignoramento.

Alla luce di tanto, nel caso di specie, il Tribunale di Lecce ha dichiarato l’estinzione della procedura esecutiva con conseguente cancellazione del pignoramento.

Tribunale di Lecce, sentenza del 10 Settembre 2024.