Fallimento si applica anche ai soci di una società irregolare

L’art. 2317 cod. civ. stabilisce che fino a quando la società non è iscritta nel registro delle imprese, ai rapporti fra la società e i terzi si applicano le disposizioni dell’articolo 2297″ (comma 1). “Tuttavia per le obbligazioni sociali i soci accomandanti rispondono limitatamente alla loro quota, salvo che abbiano partecipato alle operazioni sociali” (comma 2).

Ora, una volta ricordato che l’autonomia patrimoniale delle società di persone mira essenzialmente a tutelare i creditori della compagine, offrendo loro un patrimonio sul quale far valere i propri diritti (Cass. 118/1971), occorre osservare – come già hanno ritenuto in passato attenta dottrina e la giurisprudenza di merito – che la distinzione fra la categoria dei soci accomandatari, illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali, e quella dei soci accomandanti, responsabili nei soli limiti della quota sociale, è mantenuta ferma dall’ art. 2317, comma 2, cod. civ. anche nel caso di società in accomandita irregolare non sulla base del solo tenore degli accordi interni fra i soci, ma sul presupposto dell’estrinsecazione dell’accordo sociale, pur in presenza dell’inosservanza dell’onere formale dell’iscrizione nel registro delle imprese.

Dunque, perché operi la distinzione fra soci accomandatari e soci accomandanti è necessario che la società operi sotto una ragione sociale che ne enunci la natura di accomandita semplice, circostanza che non è stata affatto accertata nel caso di specie dalla corte distrettuale: così ha statuito la Cassazione Civile con l’ordinanza del 7 novembre 2024 n. 28650 (testo in calce).

La ratio di una simile disposizione deve essere ravvisata nella circostanza che, quando la società opera pubblicizzando di fatto la propria natura di società in accomandita, i terzi che con essa vengono in contatto sanno di poter contare soltanto sulla responsabilità illimitata del socio accomandatario, mentre una simile consapevolezza non può essere riconosciuta in capo a chi venga a trovarsi in contatto con una società irregolare che non indichi e rappresenti all’esterno il particolare tipo di società il cui atto costitutivo non è stato iscritto nel registro delle imprese.

Ne discende l’erroneità delle considerazioni svolte dalla Corte d’appello laddove ha ritenuto che B.B.Si., sulla base del solo contenuto del contratto sociale, non potesse essere considerata socia illimitatamente responsabile per i debiti sociali e non potesse, di conseguenza, essere dichiarata fallita ai sensi dell’art. 147, comma 4, l.fall.

Cassazione civile, Sez. I., ordinanza 7 novembre 2024 n. 28650.