Il Tribunale di Roma, Sez. imprese, con la sentenza del 6 novembre 2024, n. 16952 (testo in calce) ha statuito che “Un patto parasociale sottoscritto dal legale rappresentante di una società in assenza della contemplatio domini non vincola la società, la quale, in assenza della spendita del proprio nome, risulta estranea alle obbligazioni nascenti da tale patto.
Tali osservazioni, secondo il giudice di merito, risultano corroborate sia dalle disposizioni del codice civile in tema di rappresentanza, sia dal costante orientamento giurisprudenziale venutosi a formare in tema di contratti conclusi dal rappresentante.
Ed invero, la Suprema Corte ha espresso a più riprese il principio secondo il quale la spendita del nome nei confronti del rappresentato debba essere espressa, non potendo essere desunta, implicitamente, da elementi presuntivi. (In tal senso, cfr, ex multis, Cass. Civ., Sez. VI, n. 25104/13).
Come noto affinchè il contratto concluso dal rappresentanteproduca effetti nella sfera giuridica del rappresentato è necessaria l’esternazione dei poteri del rappresentante, ovvero della circostanza che questi stia concludendo l’affare in nome e per conto del soggetto rappresentato (c.d. contemplatio domini).
Da tale principio di diritto, in ambito giurisprudenziale, è stato inferito il postulato interpretativo per cui l’esternazione dei poteri del rappresentante (nei confronti del rappresentato), qualora sia in contestazione, deve essere espressa, non potendo essere desunta da indici presuntivi.
Per tale via la Giurisprudenza di merito nega l’efficacia, nei confronti della società, del contratto firmato da un membro del CDA, in assenza di spendita del nome della societas.
La mancanza di espressa contemplatio domini è equiparata, in ambito ermeneutico, alla rappresentanza del falsus procurator e comporta, in ogni caso, l’inefficacia del negozio giuridico nei confronti del “rappresentato“, salvo successiva rettifica da parte di quest’ultimo.
Sulla scorta dei principi ermeneutici richiamati deve ritenersi che i patti parasociali oggetto di causa siano inefficaci nei confronti della società opponente, non essendo questa parte contraente, ma terza rispetto agli stessi, in assenza di una espressa contemplatio domini da parte del rappresentante sottoscrittore.
Tribunale di Roma, Sez. imprese, sentenza 6 novembre 2024, n. 16952.