Il rumore del sistema frenante dell’auto non è un vizio redibitorio

La garanzia per i vizi postula che nella cosa venduta sussistano imperfezioni concernenti il processo di produzione, di fabbricazione e di formazione, che rendano la cosa inidonea all’uso al quale è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, non ricorrendone, per converso, i presupposti allorché vi siano imperfezioni che non interessino la natura della cosa compravenduta“: così ha statuito la Corte di Cassazione, Sez. II, ordinanza del 26.09.2024, n. 25747 (testo in calce).

Nell’ordinanza in questione, la Corte ha rilevato che, “… affinchè possa riscontrarsi un vizio redibitorio, ai sensi dell’art. 1490, primo comma, c.c., il difetto deve essere ponderato in funzione della sua capacità di rendere la cosa inidonea all’uso cui era destinata o di diminuirne in modo apprezzabile il valore, secondo un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, alla stregua di una disciplina speciale completa, non integrabile con il principio generale della non scarsa importanza dell’inadempimento rilevante ex art. 1455 c.c.”.

Con la conseguenza che, ove il difetto non renda la cosa inadatta all’uso per il quale essa è stata acquistata ovvero non ne riduca in modo consistente il valore, l’actio quanti minoris (e così la risoluzione) ex art. 1492, primo comma, c.c. non spetta.

Ed ancora, in tema di onere probatorio, la Corte di Cassazione ha ulteriormente precisato che “in tema di compravendita, l’obbligo di garanzia per vizi della cosa venduta dà luogo ad una responsabilità speciale interamente disciplinata dalle norme sulla vendita, che pone il venditore in situazione non tanto di obbligazione, quanto di soggezione, esponendolo all’iniziativa del compratore, intesa alla modificazione del contratto od alla sua caducazione mediante l’esperimento, rispettivamente, della actio quanti minoris o della actio redhibitoria. Ne consegue che, essendo dette azioni fondate sul solo dato obiettivo dell’esistenza di vizi, indipendentemente da ogni giudizio di colpevolezza, l’onere della relativa prova grava sul compratore, non trovando applicazione i principi relativi all’inesatto adempimento nelle ordinarie azioni di risoluzione e risarcimento danno”.

Infatti, in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all’art. 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all’art. 1492  c.c. è gravato dell’onere di offrire la prova dell’esistenza dei vizi, anche in applicazione del principio di vicinitas della prova.

Cass. Civ., Sez. II, ordinanza del 26.09.2024, n. 25747.