Nomina di ADS in caso di conflitto endo-familiare

La prima sezione civile della Corte di  Cassazione, con la sentenza del 16 maggio 2024, n. 13612 (testo in calce), ha statuito il seguente principio di diritto “in tema di nomina dell’amministratore di sostegno, qualora sia accertato che sussista un conflitto endo-familiare che, in quanto fonte di stress e di disagi, non garantisca un’adeguata rete protettiva per il beneficiario, diretta a preservarne gli interessi personali e patrimoniali, trova fondamento la nomina, quale amministratore, di un estraneo al nucleo familiare il cui compito primario consisterà nella ricostruzione della necessaria rete protettiva, in funzione della migliore cura degli interessi del beneficiario“.

Nel sancire il superiore principio di diritto, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “la procedura di nomina dell’amministratore di sostegno non esige che la persona versi in uno stato d’incapacità d’intendere e di volere, essendo sufficiente che sia priva, in tutto o in parte, di autonomia per una qualsiasi “infermità” o “menomazione fisica”, anche parziale o temporanea e non necessariamente mentale, che la ponga nell’impossibilità di provvedere ai propri interessi“.

L’ordinanza in commento chiarisce infatti che “le caratteristiche dell’istituto impongono, in linea con le indicazioni provenienti dall’art. 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, che l’accertamento della ricorrenza dei presupposti di legge sia compiuto in maniera specifica e focalizzata rispetto alle condizioni di menomazione del beneficiario e anche rispetto all’incidenza di tali condizioni sulla capacità del medesimo di provvedere ai propri interessi, perimetrando i poteri gestori dell’amministratore in termini direttamente proporzionali a entrambi i richiamati elementi, di modo che la misura risulti specifica e funzionale agli obiettivi individuali di tutela, altrimenti implicando un’ingiustificata limitazione della capacità di agire della persona. In tale quadro, le dichiarazioni del beneficiario e la sua eventuale opposizione, soprattutto laddove la disabilità si palesi solo di tipo fisico, devono essere opportunamente considerate, così come il ricorso a possibili strumenti alternativi dallo stesso proposti, ove prospettati con sufficiente specificità e concretezza” (cfr. Cass. civ. n. 10483/2022).

La Corte di Cassazione chiarisce, inoltre, che “la nomina dell’amministratore non è preclusa dalla circostanza che sia stato in precedenza nominato un rappresentante volontario, dovendo in tali casi il giudice valutare attentamente se sia preferibile, nell’interesse del beneficiario, assecondare comunque la sua precedente volontà, mantenendo ferma la scelta della persona cui egli ha affidato la cura dei propri interessi, oppure scegliere una persona diversa, avendo l’onere, in tale ultima ipotesi, di offrire una motivazione rafforzata inerente alle ragioni della diversa scelta” (Cass., n. 3600/2024).

Del resto, “il diritto del beneficiario di essere informato e di esprimere la propria opinione costituisce uno spazio di libertà e di autodeterminazione incomprimibile, anche nei casi in cui ne venga fortemente limitata la capacità. Ne consegue che il soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno deve potersi rivolgere al giudice tutelare che è tenuto a valutare e a tenere in considerazione, nella ricerca di una soluzione che deve essere rivolta al benessere di quest’ultimo e non semplicemente alla migliore amministrazione dei suoi beni“.

Infine, la Corte di Cassazione ha ulteriormente precisato che “nel procedimento relativo alla nomina dell’amministratore di sostegno, l’elenco delle persone indicate dall’art. 408 c.c., come quelle sulle quali dovrebbe ricadere, ove possibile, la scelta del giudice, non contiene alcun criterio preferenziale in ordine di elencazione, perchè ciò contrasterebbe con l’ampio margine di discrezionalità, riconosciuto dalla legge al giudice di merito, finalizzata esclusivamente alla cura degli interessi del beneficiario (Cass., n. 19596/2011)“.

Cass. Civ. sez. I, 16 maggio 2024, n. 13612