Ricalcolo del saldo del conto corrente: saldo rettificato?

In tema di rideterminazione del saldo del conto corrente, in conseguenza dell’illegittima applicazione da parte della banca di interessi ultra legali e anatocistici e della commissione di massimo scoperto, il Tribunale di Torino, con la sentenza del 5 novembre 2024, n. 5540 (testo in calce) ha statuito che “il ricalcolo deve essere eseguito sulla base del saldo rettificato, poiché, secondo la Corte di Cassazione, al cui orientamento da ultimo ha aderito anche questo Tribunale, nelle controversie che hanno ad oggetto l’azione di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative ed inderogabili e la relativa domanda di ripetizione di indebito con prescrizione decennale, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere affrontata attraverso un iter procedurale che vede, in via preliminare, l’individuazione e la cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito e solo successivamente, avendo come riferimento tale saldo “rettificato”, si potrà procedere con l’individuazione della parte solutoria di ogni singolo versamento effettuato dal correntista nel corso del rapporto contrattuale di conto corrente con apertura di credito o comunque scoperto”.

La decorrenza del dies a quo della prescrizione “solo per quella parte della rimessa sul conto corrente che supererà il limite del fido dopo aver rettificato il saldo” .

Tribunale di Torino, Sez. I, sentenza 5 novembre 2024, n. 5540.