“In tema di procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie di cui al Titolo IV-bis del Libro secondo del codice di rito, introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022, avverso l’ordinanza di conferma, modifica o revoca dei provvedimenti indifferibili resi, inaudita altera parte, ex art. 473-bis 15 cod. proc. civ. è consentito il reclamo, da proporsi innanzi alla corte di appello, esclusivamente nell’ipotesi in cui il contenuto di questi ultimi coincida con quello dei provvedimenti di cui al comma 2 dell’ art. 473-bis.24 cod. proc. civ. e, dunque, ove sospendano o introducano sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, prevedano sostanziali modifiche dell’affidamento e della collocazione dei minori, ovvero ne dispongano l’affidamento a soggetti diversi dai genitori”: così ha statuito la Corte d’Appello di Venezia, Sez. III, con la sentenza del 26 settembre 2024 (testo in calce).
La pronuncia in esame ha sottolineato, infatti, che nei casi di provvedimenti provvisori e urgenti adottati senza processo e
istruttoria ai sensi dell’art. 473-bis.22 e 23 c.p.c., e ai sensi dell’art. 473-bis.15 c.p.c., “rilevano i profili di manifesta incongruità del provvedimento in relazione alle emergenze di causa o alla presenza di errori evidenti in sede di interpretazione della normativa applicabile, trattandosi di una decisione connotata da temporaneità e urgenza e senza istruttoria, oltre che da indifferibilità dell’adozione”.
Nle caso di specie, il provvedimento contestato non ha comportato sospensioni o limitazioni rilevanti sulla responsabilità genitoriale, non ha modificato in modo significativo la custodia o la collocazione dei minori, né ha affidato i minori a persone diverse dai genitori: di conseguenza, l’impugnazione è stata ritenuta inammissibile.
Corte d’Appello di Venezia, Sez. III, con la sentenza del 26 settembre 2024.