Usucapione di una servitù di passaggio: servono opere visibili

Ai fini dell’usucapione di una servitù di passaggio, in base all’art. 1061 cod. civ., richiede la presenza di opere visibili e permanenti, che non solo rendano evidente l’esistenza del passaggio, ma mostrino ai terzi per il tempo necessario a fare maturare l’usucapione, che l’onere del passaggio grava sul preteso fondo servente proprio a vantaggio del preteso fondo dominante“: così ha statuito la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 27344 del 22.10.2024 (testo in calce).

Per giurisprudenza consolidata, il requisito dell’apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione, o per destinazione del padre di famiglia, si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio, che devono rivelare in modo non equivoco, l’esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di un preciso onere a carattere di passaggio a favore del preteso fondo dominante, per cui non basta avere prova dell’esistenza di una strada, o di un percorso idoneo a consentire il passaggio, essendo essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente, ed occorrendo quindi un quid pluris che dimostri la loro specifica destinazione all’esercizio della servitù.

Nel caso in esame, in definitiva, la sentenza impugnata ha riferito la nozione di opere visibili e permanenti dell’art. 1061 c.c. soltanto all’esistenza del percorso stradale, e di un accesso al fondo dapprima delimitato da due paletti con catena e poi da una sbarra, senza alcuna specificazione temporale dell’apertura e soprattutto con variazione nel tempo del percorso di accesso e dello stesso materiale del piano di calpestio del passaggio, asfaltato solo dopo l’ampliamento della strada statale n…, trascurando completamente il necessario accertamento del suddetto quid pluris, idoneo a dimostrare, agli occhi dei terzi, l’esistenza del peso sui pretesi fondi serventi, a specifico favore dei pretesi fondi dominanti, per il tempo (venti anni) necessario alla maturazione dell’usucapione del diritto di passaggio carrabile su un unico percorso.

Cass. Civ., sentenza n. 27344 del 22.10.2024.